Comune di Pove del Grappa

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Lotta alla Zanzara Tigre

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Si informa che nell'ambito della lotta alla zanzara tigre la cittadinanza può avere una parte attiva mettendo in campo una serie di corretti comportamenti e più precisamente:

  1. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, barattoli, lattine, sottovasi di piante e simili, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, fogli di nylon, buste di plastica, ecc…, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno degli edifici;
  2. procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, al loro accurato svuotamento dall’acqua e successiva pulizia e chiusura a tenuta con teli plastici, con coperchi o con zanzariere;
  3. svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
  4. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta o reti ben fissate (ad esempio reti zanzariere), non attraversabili dalle zanzare;
  5. introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (ad esempio i vasi portafiori presenti nei cimiteri) compresse di prodotti larvicidi. In alternativa i vasi possono essere riempiti con sabbia;
  6. vuotare almeno una volta alla settimana i vasi portafiori in cimitero, avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;
  7. introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci che si cibano di larve (come pesci rossi, gambusia, ecc.);
  8. provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie (tombini) per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati.
Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca: di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici per fissare i teli di copertura dei silos e in altre situazioni all'aperto, tali pneumatici devono essere trattati periodicamente con prodotti appositi e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
 
Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi: di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare il formarsi di raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante, e di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e altre analoghe raccolte idriche non favoriscano la proliferazione delle zanzare. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);
 
A coloro che a fini commerciali o a qualunque altro titolo possiedono o detengono, anche solo temporaneamente, copertoni di autoveicoli: oltre che di attenersi ai comportamenti sopra riportati, di provvedere a propria cura a quanto segue:
  • Smaltire i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili;
  • Disporre a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, i pneumatici per i quali è previsto un periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  • Provvedere alla disinfestazione, con cadenza almeno quindicinale, dei pneumatici privi di copertura con periodo di stoccaggio tra uno e quindici giorni; la disinfestazione va  comunque ripetuta entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
A coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto, i vivai e gli allevamenti: di procedere, con la periodicità necessaria e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, alla disinfestazione delle aree interessate dalla attività per eliminare i focolai larvali presenti.
 
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes Albopictus (dal 1° aprile al 31 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti le attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
 

Si informa che presso il sito della Regione Veneto sono presenti maggiori informazioni riguardanti la lotta alla zanzara tigre.