Comune di Pove del Grappa

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ICI

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ICI ANNO 2011

 

ALIQUOTE

 

Sono confermate le aliquote ICI per l’anno 2011  con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/11
Aliquota per abitazione principale e pertinenze di cat. Catast. A1/A8/A9 - nonché per il primo fabbricato di proprietà dei cittadini italiani residenti all’estero  - 4 per mille

Aliquota terreni edificabili ed agricoli - 5,5 per mille

Aliquota altri immobili - 7 per mille

Detrazione per abitazione principale di Categ. A1/A8/A9 - € 104,00

ATTENZIONE: dal 01/01/2008 sono stati AGGIORNATI I VALORI MINI DELLE AREE EDIFICABILI (DELIBERA . G.M. 165/2007)
VERSAMENTI e DICHIARAZIONE

Importo minimo per cui non si effettua il versamento €. 5,00.- (Singolo versamento)

I versamenti POSSONO essere effettuati:

1) CON MODELL0 F.24
2) CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15543366
intestato a COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
Servizio Riscossione ICI Servizio di Tesoreria
Via Costantina Pove del Grappa


Nel caso di immobili in comproprietà possono essere effettuati i versamenti da un unico contitolare, specificando sul bollettino di c/c postale il nome del contitolare.

TERMINI DI PAGAMENTO

I versamenti dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:
•    prima rata, da pagarsi entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta totale, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente;
•    seconda rata da pagarsi entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

È confermata la possibilità di versare l’ICI in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
Per l'anno 2011 non verranno spediti i bollettini di conto corrente pre compilati.

AREE FABBRICABILI

Dal 01.01.2007 il valore delle aree edificabili decorre dalla data di approvazione del PRG da parte del Consiglio Comunale anche se non è ancora intervenuta l'approvazione della Regione (Art. 36 c. 2 L. 248 di conversione del D.L. 223/2006). In questo caso per il valore è necessario rivolgersi all'U.T.C.
Si riporta in calce la tabella utilizzata per la determinazione del valore minimo del terreno. Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (0424 / 80531).

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I.

A decorrere dall’anno 2008 è soppresso l’obbligo di presentazione della DICHIARAZIONE AI FINI ICI in caso di vendita, acquisto e qualsiasi altra variazione di proprietà che venga effettuata presso un NOTAIO. (D.L. N.223/2006 c. 53 art. 37).

Rimane in vigore la DICHIARAZIONE per tutti gli altri casi di variazione (ex. Aree edificabili, riduzione per inagibilità ecc.) avvenute nell’anno 2009.

La Dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, su modello ministeriale, che sarà disponibile presso l’ufficio tributi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale