DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO
La dichiarazione di avvenuta ospitalità dello straniero è un obbligo giuridico che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati degli stranieri che sono presenti in territorio italiano. Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Nel caso in cui venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione fabbricato, non occorre una seconda comunicazione di ospitalità del medesimo. Le violazioni di tali disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00.
La dichiarazione di cui sopra inerente edifici (inteso come affitto, vendita, comodato, donazione, etc) o anche solo parte di essi (box, cantine, etc.) situati nel territorio di Pove del Grappa, dovrà essere redatte utilizzando l'apposito modulo dettagliatamente compilati.
La presentazione in comune della cessione di fabbricato e/o della dichiarazione di ospitalità non presenta costi a carico del cittadino.












